La situazione patrimoniale nel piano di risanamento
La situazione patrimoniale, economica e finanziaria di partenza nei piani di risanamento rappresenta l’elemento temporale al quale associare l’avvio del percorso di turnaround e il riferimento contabile cui l’attestatore dovrà riferirsi nell’effettuare le verifiche sulla veridicità dei dati aziendali.
Nella maggior parte dei casi la situazione patrimoniale dovrà essere riferita alla data più prossima possibile rispetto alla redazione del piano; la sua l’elaborazione avverrà attraverso l’applicazione dei principi contabili adottati per la redazione del bilancio d’esercizio: l’OIC 30 e lo IAS 34.
La rappresentazione della situazione di partenza nei piani di risanamento può essere intesa sotto due diverse angolazioni.
La prima riconducibile alla sintesi della descrizione dell’azienda (assetto proprietario, recenti e rilevanti avvenimenti societari, attività svolta, strategie applicate e in atto, struttura organizzativa in essere, ecc.) e del piano (executive summary); la seconda alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Mentre nel primo dei due ambiti sono descritte le cause della crisi e i principali indicatori utilizzati per la loro rappresentazione quantitativa, il secondo rappresenta il punto di partenza per le previsioni del piano e la base su cui impostare la manovra finanziaria a seconda dell’istituto giuridico prescelto (semplice convenzione, accordo di ristrutturazione, proposta di concordato, ecc.).
In questo articolo si concentra l’attenzione sulla situazione patrimoniale di partenza del piano, sulla data di suo riferimento e sui criteri applicati nella redazione della stessa.
Elaborazione della situazione patrimoniale di partenza
La fase di analisi della situazione di partenza e delle cause dello stato della crisi prende spunto da una situazione patrimoniale che rappresenta l’elemento temporale al quale associare l’avvio del percorso di risanamento e il riferimento contabile che avrà l’attestatore nell’effettuare le verifiche sulla veridicità dei dati aziendali.
L’elaborazione della situazione patrimoniale di partenza non è tanto necessaria per definire e chiudere un andamento negativo, nonostante sia frequentemente utilizzata quale relazione sulla situazione patrimoniale prevista dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis o 2482-ter del Codice Civile, quanto per rappresentare elemento informativo al servizio dell’avvio del turnaround.
Il riferimento ad una “situazione patrimoniale” è variamente presente nell’ambito della normativa civilistica, così come, in dottrina e giurisprudenza, è diffuso un ampio consenso sulla configurazione di situazioni patrimoniali consistenti in bilanci intermedi rappresentati da stato patrimoniale, conto economico e nota illustrativa, di fatto una sorta di nota integrativa adattata al contesto.
Il piano di risanamento accoglierà, poi, informazioni derivanti da ulteriori schemi, quali il rendiconto finanziario, adeguatamente corredati di raffronti temporali.
La situazione patrimoniale di partenza deve essere elaborata applicando i principi contabili adottati per la redazione del bilancio d’esercizio. In particolare, l’OIC 30, “I Bilanci Intermedi”, e lo IAS 34, “Interim Financial Reporting”, rappresentano i riferimenti a cui rifarsi nella redazione di bilanci infrannuali da parte di soggetti che adottano i principi contabili nazionali o internazionali (IAS/IFRS).
Entrambi i principi citati indicano le componenti che devono essere previste in un bilancio intermedio e i criteri di rilevazione e di valutazione da adottare nella sua redazione.
In presenza di analisi della situazione di partenza di un piano di risanamento, l’applicazione del presupposto del mantenimento della prospettiva della continuazione dell’attività aziendale, in ottica di going concern, sarà suffragata dal piano stesso.
Considerazioni in linea con quanto precede possono essere fatte nel caso in cui la situazione di partenza, alla base del piano, sia rappresentata dal bilancio d’esercizio. Secondo quanto previsto al paragrafo 11.2 della bozza per la consultazione dei “Principi per la Redazione dei Piani di Risanamento”, documento elaborato dai gruppi di lavoro composti dall’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari(ANDAF) e dall’Accademia Italiana Di Economia Aziendale (AIDEA), in collaborazione con l’Associazione Professionisti Risanamento Imprese (APRI) e l’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese (OCRI), i dati previsionali dovranno essere predisposti secondo i principi contabili di riferimento adottati dall’impresa e in continuità rispetto alla rappresentazione per le stesse componenti negli anni storici.
Ove presente un adeguato sistema informativo interno, tale rappresentazione dovrebbe essere effettuata ricorrendo a schemi di stato patrimoniale e conto economico riclassificati in applicazione di criteri squisitamente gestionali. Il riferimento, poi, ad una data da considerare di partenza dell’intero piano è strettamente legato allo strumento adottato, al momento (rispetto alla chiusura dell’esercizio e delle relazioni semestrali o trimestrali, qualora elaborate) nel quale è stata presa la decisione di dar corso al piano di risanamento, oltre che alla capacità dell’azienda di produrre tempestivamente dati contabili aggiornati.
Nel contesto di elaborazione di un piano di risanamento, al di là di quanto previsto negli standard contabili, è normale l’adozione di provvedimenti di adattamento contabile quali write-off e stanziamenti di fondi per rischi ed oneri. L’applicazione di un comportamento prudente che preveda l’adeguata iscrizione di costi a fronte di potenziali rischi futuri consente agli stakeholder di ricevere, sin da subito, un’adeguata e, ragionevolmente, definitiva disclosure sulla gravità della situazione.
Nel caso in cui l’intervento di risanamento sia realizzato ricorrendo ad un concordato preventivo, con continuità aziendale, “in bianco”, la situazione patrimoniale di partenza rappresenta la base contabile dell’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa prevista dall’art. 161, secondo comma, lett. a), L.F.. In tal caso, è opportuno che la situazione di partenza sia redatta al giorno immediatamente anteriore alla pubblicazione (iscrizione) del ricorso introduttivo presso il competente Registro delle Imprese, considerato che è da tale data che si apre il concorso dei creditori ai sensi dell’art. 184 della Legge Fallimentare.
Escludendo questo contesto particolare, in tutti gli altri casi la situazione dovrà essere riferita alla data più prossima possibile rispetto alla redazione del piano.
Una situazione frequentemente riscontrabile è quella in cui la situazione patrimoniale di partenza, nelle more delle trattative con il ceto creditorio (tipicamente bancario) per la sottoscrizione della convenzione (art. 67, terzo comma, lett. e), L.F.) o dell’accordo di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.), risulti non più aggiornata per effetto del periodo di tempo, anche non breve, che può trascorrere nel mentre.
In questi casi appare opportuno il mantenimento della situazione alla data di riferimento prescelta inizialmente, data alla quale l’attestatore avrà effettuato le dovute verifiche, prevedendo nel piano l’inserimento di aggiornati dati consuntivi qualora, nel frattempo, sia intervenuta la chiusura del bilancio d’esercizio o la stesura di una relazione periodica infrannuale. Su questi dati potranno essere verificate le variazioni ritenute maggiormente significative o non in linea con le previsioni iniziali.
Articolo scritto da