Telelavoro e Smart Working: gli elementi in comune
Spesso si pensa che il Telelavoro sia la traduzione italiana dello Smart Working, ma così non è. Trattasi di due tipologie di lavoro subordinato che hanno in comune solo il fatto che il lavoro si eroga a distanza per il tramite della tecnologia adeguata alla mansione che il lavoratore deve svolgere.
L’adozione del tipo di lavoro (telelavoro o smart working) dipende esclusivamente da una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.
Entrambe le pratiche sono state oggetto di grande attenzione nell’ultimo periodo, perché consentono di limitare al massimo il contagio da coronavirus, permettendo comunque di non sospendere definitivamente l’attività lavorativa e limitare le conseguenze negative del fenomeno virale sul piano economico.
Trattamento dei dati personali in Smart Working e Telelavoro
Tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di accordo, sono responsabili del rispetto della riservatezza sulle informazioni di cui ne vengono in possesso per lo svolgimento dell’attività lavorativa. In particolare, i lavoratori devono assicurare che, in occasione delle operazioni di trattamento effettuate, i dati personali non siano soggetti a rischi di distruzione o perdita anche accidentale e assicurare che le informazioni non siano accessibili a persone non autorizzate o che vengano svolte operazioni di trattamento non consentite.
La responsabilità del datore di lavoro, invece, è quella di creare le condizioni per cui le misure di sicurezza tecniche ed organizzative siano adeguate agli strumenti dati in dotazione o di proprietà dei lavoratori utilizzati nello svolgere la propria mansione.
Nel rispetto della trasparenza, liceità, libertà e dignità del lavoratore, il datore di lavoro deve applicare i controlli per garantire l’osservare delle regole sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, il corretto operato delle attività svolte dal lavoratore, evitando che tutto ciò possa rientrare in un controllo a distanza del lavoratore stesso.
Smart Working o lavoro agile: cos'è e cosa comporta
Lo Smart Working o lavoro agile non rappresenta una nuova tipologia di contratto di lavoro, bensì una particolare modalità di esecuzione della prestazione nell’ambito di un normale rapporto di lavoro subordinato. Con lo Smart Working il lavoratore può organizzare la propria attività lavorativa con maggiore flessibilità, senza vincoli specifici in tema di orario di lavoro e di luogo di svolgimento della prestazione.
Infatti, la legge n. 81/2017 ha chiarito che lo smart working si caratterizza per le seguenti peculiarità:
Il lavoro agile si distingue quindi dal tradizionale lavoro subordinato per il fatto che viene a mancare l’obbligo di presenza e di orario. Questo significa che la prestazione resa all’esterno dei locali dell’impresa dovrà essere regolamentata con un accordo scritto in cui dovranno essere definiti altri aspetti riguardanti il rapporto di lavoro, tra cui, in particolare, le modalità di svolgimento della prestazione.
Altri specifici aspetti che regolano la pratica dello Smart Working sono contenuti negli articoli 18-24 della legge numero 81 del 22 maggio 2017. Tra questi ci sono, ad esempio, i seguenti:
Telelavoro: in cosa consiste e cosa comporta
Il Telelavoro è disciplinato, unicamente per i contratti di lavoro subordinato, con distinzione tra settore pubblico e settore privato.
Per l’impresa privata il telelavoro “costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, con luogo, modalità e tempi stabiliti a priori”.
In questa fattispecie, il lavoratore ha una postazione fissa che però si trova in un luogo diverso da quello dell’azienda. Si può riscontrare, rispetto al lavoro agile, una maggiore rigidità che si traduce non solo sul piano spaziale, ma anche su quello temporale: nel caso del telelavoro gli orari sono più rigidi e, di norma, ricalcano quelli stabiliti per il personale che svolge le stesse mansioni all’interno dell’azienda.
A tutti gli effetti il lavoratore che presta la sua opera a distanza è equiparato, per quanto riguarda i diritti e doveri, ad un lavoratore che presta la sua opera in azienda, compresa anche la responsabilità del datore di lavoro sulla salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, sono a carico del datore di lavoro le spese per l’installazione e la manutenzione della postazione di telelavoro (workstation), che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, come anche le spese connesse ai consumi energetici e telefonici e le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza.
Smart Working per Coronavirus
I provvedimenti governativi, emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19, sono intervenuti per favorire l’utilizzo di tali pratiche, incentivando soprattutto quella del lavoro agile. Infatti, con la circolare numero 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, sulle indicazioni del dpcm dello stesso giorno, si incentiva l’utilizzo dello Smart Working per la pubblica amministrazione. Oltre a ciò l’art. 4 del dpcm del 1° marzo 2020 stabilisce che la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato in tutta Italia e sono previste procedure semplificate di comunicazione massive fino alla fine dell’emergenza, ovvero il 31 luglio 2020.